Violenza sessuale online: è possibile?

The case

L’imputato aveva contattato via chat ragazzine minorenni, persino sotto i quattordici anni, perché gli inviassero fotografie in atteggiamenti a contenuto pornografico: aveva anche minacciato una di loro che voleva sottrarsi al gioco.
Con la sentenza n. 37076//2012, la Cassazione Penale dichiara che il reato di violenza sessuale può configurarsi anche in assenza di contatti fisici.

According to the Lawyer Sexologist

L’art. 609 bis codice penale sanziona come violenza sessuale la condotta di “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali“.
È evidente che il reato di violenza sessuale non è esclusivamente caratterizzato dal contatto corporeo tra soggetto attivo (autore del reato) e soggetto passivo (vittima): si configura il reato anche nella ipotesi in cui la vittima è costretta o indotta da qualcuno a compiere atti sessuali su se stessa ovvero su altri. Non è necessaria, quindi, la copresenza nello stesso luogo della vittima e dell’autore della violenza o la contestualità spaziale delle azioni: la costrizione o l’induzione possono avvenire, di conseguenza, anche a mezzo telefono o di altre apparecchiature di comunicazione elettronica.
È meno grave il reato di violenza sessuale online, proprio perché non vi è contatto fisico?
Non è detto: hanno sostenuto i giudici che la distanza non può fungere automaticamente da circostanza attenuante, perché occorrerà sempre valutare le modalità con cui il crimine viene realizzato e il danno subito dalla vittima, avuto riguardo all’età e alle condizioni psichiche.

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