Toccare il seno: molestia o violenza sessuale?

The case

La giovane X, appena diciottenne, tornando da scuola, incontrava all’ingresso della propria abitazione il giardiniere, sig. Y il quale, nel sollecitare il pagamento per lavori di giardinaggio effettuati, l’abbracciava sino a infilarle la mano nella maglietta tra i due seni, nonostante i tentativi della ragazza di divincolarsi.
Con sentenza del 27.5.2013, il Tribunale dichiarava il sig. Y colpevole del reato di violenza sessuale, condannandolo alla pena di un anno e due mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni, liquidati in complessive Euro 5.000,00.
Contro la sentenza, il giardiniere proponeva appello sostenendo, tra gli altri motivi:

  • la configurabilità del reato di molestie (art.660 c.p.) e non di violenza sessuale
    ovvero, se proprio violenza sessuale doveva essere, che venisse dichiarata
  • la fattispecie di tentata violenza sessuale (e non di violenza sessuale consumata).

Rigettando tutti i motivi d’appello, la Corte d’Appello di Palermo con sentenza n.2605 del 6.07.15 ha confermato in toto la sentenza del Tribunale.

According to the Lawyer Sexologist

Rifacendosi all’orientamento in materia della Cassazione, la sentenza ci offre la possibilità di brevemente sintetizzare e ricordare alcuni concetti fondamentali, di cui oggi tanto si parla e su cui è necessario fare chiarezza.
Il reato di molestie sessuali, ai sensi dell’art. 660 c.p., consiste in un atteggiamento d’intromissione inopportuna nell’altrui sfera di libertà sessuale, senza che vi sia contatto fisico. La molestia, per dirla semplicemente, rimane sul piano verbale: l’impulso sessuale è un motivo del comportamento criminoso (es. espressioni volgari, corteggiamento fastidioso), non un atto con connotazione fisica (palpeggiare, accarezzare). È, perciò, nella sostanza, diverso dal reato di violenza sessuale (609 bis c.p.) che richiede, come è accaduto nel caso in esame, l’insidiosa sopraffazione fisica e l’invasione dell’altrui sfera sessuale, nonostante la contraria volontà della vittima. Non è necessario nemmeno l’uso della forza fisica: perché vi sia violenza è sufficiente il mancato consenso.
I giudici hanno riconosciuto, perciò, alla fattispecie criminosa la configurazione di violenza sessuale ed anche nella forma consumata, e non tentata: il tentativo si sarebbe configurato se l’imputato, pur volendo toccare la ragazza, non ci fosse riuscito. Invece il comportamento del sig. Y è consistito nel toccare effettivamente parti intime della vittima, nonostante il chiaro dissenso.
Il reato tentato può configurarsi solo se gli atti tesi all’abuso sessuale non si trasformano in contatto corporeo (es. quando la vittima riesce a fuggire prima che l’aggressore la tocchi).

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