Se i genitori sono omosessuali

The case

Un padre ricorre in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello che ha affidato il figlio in via esclusiva alla madre, andata a convivere con altra donna.
La Corte di Cassazione, con sentenza dell’11 gennaio 2013 n. 601, nel confermare la decisione della corte d’Appello, rileva che il ricorrente ha posto non “certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale” e ha dato “per scontato ciò che è invece da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino“.

According to the lawyer sexologist

Il riflesso mediatico della sentenza non ha tenuto conto dei singoli aspetti della vicenda, pur rilevanti nella decisione e che qui per ovvie ragioni si tralasciano, e ha dato luogo sia reazioni entusiastiche sia a critiche negative.
Con questa sentenza la Cassazione ha affermato il diritto alla genitorialità omosessuale?
Il principio affermato dalla Suprema Corte non sembra essere, in fondo, tanto rivoluzionario: si tratta di una ipotesi alquanto semplice: quella di una coppia omosessuale in cui uno dei due partner sia già genitore per altra e precedente relazione eterosessuale. Non sarò certo lo scoprire un orientamento sessuale diverso a caducare le capacità genitoriali. Ed invero, più volte padri e madri biologici omosessuali hanno dimostrato capacità di accudimento, di attenzione e di cure davvero ammirevoli. Nessun ostacolo giuridico, in presenza di siffatte capacità, può interferire nel riconoscimento di pari diritti e pari doveri nei confronti del genitore biologico che segua un orientamento diverso da quello eterosessuale dopo la nascita del figlio.
Principio che si accompagna all’interesse del figlio a ricevere affetto e cure dal proprio genitore biologico.
La questione assume connotazioni non ancora definitivamente risolte, invece, per le coppie same sex che intendano formare una famiglia ex novo.
Per le strane combinazioni del destino, il giorno del deposito della sentenza in esame, nel Regno Unito nasceva il secondo figlio di Elton John e del marito.
Nel nostro diritto, invece, l’adozione è consentita (ad esclusione dell’adozione in casi particolari ex art. 44 legge 184/83), solo alle coppie unite in matrimonio e, nonostante la recente legge sulle unioni civili, non ancora affrontata è la questione della stepchild adoption (l’adozione del figlio dell’altro partner), spesso collegata all’ipotesi di un’inseminazione artificiale “ad hoc”.
Il terzo millennio sembra, ad ogni modo, deciso a caducare ogni resistenza sul tema e non sorprenderebbe, di qui a breve, un cambio di rotta anche del nostro diritto sebbene forti appaiono le resistenze degli “oppositori”.
La questione non può, questa volta, essere in toto risolta da una legge.
La riflessione cui l’evoluzione sociale e, quindi, giuridica inevitabilmente conducono non riguarda tanto gli operatori del diritto, quanto, invece, altri professionisti dai cui studi il diritto può dedurre scelte adeguate: il processo di individuazione del femminile e del maschile nel bambino e nell’adolescente, fondato sul riferimento a figure genitoriali eterosessuali (es. fase edipica), quali conseguenze potrebbe subire? Una educazione neutra (che ben si guardi dal sottolineare le differenze tra maschile e femminile) realizzerebbe davvero il benessere sessuale delle future generazioni? Bisogna rifondare l’impianto delle “vecchie” teorie? Destinare, e fino a che punto, alle ortiche il passato freudiano? E con quali fondanti, e non improvvisate, teorie dovremmo confrontarci? O, forse, dovremmo rimanere a guardare e aspettare quel che accadrà?
Non sarebbe più opportuno cominciare a convogliare tesi e studi in questa direzione?
A.A.A. Sessuologi, seri, cercansi.

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