The case
Una coppia di Mantova, nel settembre 2007 convolava a (giuste?) nozze con rito concordatario (matrimonio, cioè, celebrato in Chiesa e trascritto sui registri dello stato civile italiano).
Il marito, però, nel gennaio 2009 già chiedeva al Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo la dichiarazione di nullità del matrimonio, sostenendo il “grave difetto di discrezione di giudizio della moglie in ordine all’assunzione dei diritti e doveri matrimoniali essenziali” e chiedendo, altresì, di voler considerare eventuali “cause di natura psichica” che le impedissero “l’assunzione degli obblighi matrimoniali”.
Il Tribunale Ecclesiastico, all’esito delle risultanze istruttorie, degli accertamenti peritali e delle stesse affermazioni della difesa del marito, ha dichiarato sì la nullità del matrimonio, ma (sorpresa!), non per incapacità della donna, quanto, invece, per incapacità del marito stesso, ritenendolo affetto, a causa delle sue condizioni psichiche, da incapacità di assumere e adempiere un obbligo matrimoniale essenziale. L’obbligo in questione sarebbe il rimedium concupiscentiae ossia quella minima integrazione psicosessuale che il matrimonio richiede: la causa psichica è stata individuata in una marcata dipendenza del marito alla figura materna, attaccamento così nefasto da averlo reso anaffettivo e “indifferente” nei confronti della sposa.
Il Tribunale ha anche affermato che il marito non era consapevole del problema, manifestatosi solo dopo il matrimonio tanto che la stessa moglie, nel periodo del fidanzamento, non si era accorta di questi aspetti personologici perché poco evidenti o sottovalutati e che sono esplosi con tutta evidenza sin dall’inizio della convivenza matrimoniale con le conseguenti problematiche sessuali.
Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica (che serve a rendere efficace nello Stato Italiano la sentenza del Tribunale Ecclesiastico, che come sappiamo è un Tribunale estero) la moglie, delusa dalla sentenza di nullità, si è opposta alla richiesta di delibazione con varie argomentazioni. Ma la Cassazione ha ritenuto la sentenza conforme ai principi dell’ordinamento italiano condannando la donna alle spese (Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 19691 del 18 Settembre 2014).
According to the Lawyer Sexologist
La vicenda processuale è in realtà alquanto più complessa di quanto brevemente riassunto e investe varie questioni di carattere giuridico. La risonanza mediatica del caso ci offre spunti per alcune riflessioni, ovviamente di carattere generale.
Che un attaccamento “eccessivo” a un genitore (non a caso tanto si è dibattuto tra il serio e il faceto sulle suocere) possa incrinare un matrimonio è cosa notoria. E che questo legame parentale possa rendere intollerabile la convivenza tanto da sfociare nella separazione è altrettanto risaputo.
A noi piace pensare, ancora, che il matrimonio suggelli un progetto di vita in comune di cui l’amore e la passione siano la forza trainante. Conosciamo tutti le difficoltà pratiche (compresi i rapporti con le famiglie d’origine) che la quotidianità può frapporre alla realizzazione di tale progetto. Ma proprio in virtù di tutto questo, difficile riesce comprendere come di fronte a certe problematiche, ancora complicato appaia oggi individuare i percorsi corretti per “sanare” o, quantomeno tentare di farlo, i difetti e le pecche su cui quel progetto comincia a traballare.
Un cliente tempo fa declamava con rassegnazione: “oggi sull’altare, domani in tribunale. “Ma non è certo il Tribunale (sempre) la soluzione del problema in materia di affetti e sessualità. La delega agli organi giudiziari, tramite gli avvocati, implica una richiesta di “giustizia” satisfattoria e risarcitoria, come se ogni equilibrio dovesse, poi, miracolosamente ritrovarsi (se non crearsi) una volta riconosciuto il “colpevole”.
Le cose non stanno esattamente cosi: in materia di sentimenti e sessualità, la vera tutela dei diritti postula un passaggio di conoscenza e riflessione su di sé e sulla relazione con l’altro che dovrebbe essere prodromico alla contesa legale, laddove necessaria. Un progetto di vita a due, prima degli esiti giudiziari, è un progetto che può trascorrere e concludersi in maniera diversa da come (forse) programmato, ma per “star bene” non basta individuare una causa o una colpa. Una rivisitazione degli step di questo progetto con esperti che rivedano posizioni e programmi, rimodulandone gli obiettivi, è un elemento che dovrebbe essere sempre contemplato: di fronte a una crisi, rimanere insieme ovvero lasciarsi. Ma come? Nell’una e nell’altra soluzione, scegliere e decidere con i professionisti del benessere della coppia: diritto al benessere personale e sessuale che una sentenza dovrebbe, poi, solo suggellare, piuttosto che essere considerata, come spesso accade, sanzione per uno dei due partner e risarcimento per l’altro.
Solo fuori della logica della “giustizia riparatoria” la coppia, anche se al capolinea, potrà ritrovare il proprio benessere.
Il divorzio breve, la negoziazione assistita e ogni altro tentativo in materia oggi allo studio dei nostri legislatori sono improntati più allo snellimento delle pratiche giudiziarie che non all’attenzione sulla persona. E allora tra la fretta di risolvere i problemi, tra avvocati che devono imparare a non gestire le pratiche d’amore e sesso come le questioni cambiarie o gli sfratti o i sinistri stradali, tra politici occupati a far quadrare conti ignorando che la ripresa di un paese nasce dalla crescita delle persone e non dall’aumento impositivo, un duro compito incombe sugli avvocati: riformulare le richieste di aiuto dei clienti e orientarli a ritrovare il sentirsi bene di nuovo e per davvero. Ma per questo occorre formazione specifica. Ne riparleremo.