“Un bacio legittimo non vale mai un bacio rubato”
E come dare torto a Guy de Maupassant? Chi non ha mai sognato (magari sperimentato) quel brivido sconosciuto e improvviso, fuggente, ma che ruba l’eterno, inaspettato, ma anche atteso?
La cinematografia, da “Via col vento” a oggi ci ha affascinato, intenerito, eccitato con scene di baci rubati. Magari sì, uno schiaffo può anche seguire a quel seducente furtarello, ma è offesa che dura poco. Dalla Basson, e con lei altri, gli studi della sessuologia ci hanno chiaramente detto che il desiderio sessuale della donna è responsivo: sta lì, quasi indifferente, ma, se il George Clooney di turno furtivamente poggia le labbra su quelle di lei, con ogni probabilità svanisce piacevolmente ogni resistenza.
“La punizione per un bacio rubato è molto spesso una condanna a vita”
diceva Charlie Chaplin. Intendeva dire ben altro, ma con il senno di oggi e un po’ pindaricamente, mi piace utilizzare questa frase che pare davvero racchiudere e anticipare l’era del #metoo e delle prevaricazioni sessuali che connotano le relazioni del presente.
Perché il bacio rubato, non quello dei film, quello vero, quello che caratterizza situazioni di abuso, ha tutto un altro colore, odore, sapore: è disgusto, repulsione, intimità violata.
Gli artt. 609-bis e seguenti del codice penale italiano, puniscono non solo lo stupro – inteso come congiunzione carnale non consensuale – ma qualsiasi atto di natura sessuale che comporti una limitazione dell’autodeterminazione della persona offesa.
Il riferimento al sesso non deve limitarsi, come afferma la Corte di Cassazione, alle zone genitali, ma comprende anche altre parti del corpo “erogene”, sintomatiche, cioè, di un istinto sessuale.
Pertanto, tra gli atti sessuali punibili se manca il consenso di chi li riceve, va ricompreso anche il bacio. E senza fare distinzione in base alla “profondità”: alla francese o no, non importa perché ogni tipo di bacio è idoneo a ledere la libertà sessuale di chi lo riceve se non lo gradisce (vedasi per tutte Cassazione sez. III pen. 26.03.2007 n. 12425).
Ancora di più: nella fattispecie di reato va ricompreso anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui, al fine di baciare, allorché l’atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà di chi lo subisce.
Che si sappia e che non si dimentichi: per non subire né violenze, né condanne.
E il fascino misterioso del bacio rubato? Ci aiuta la sessuologia a trovargli un posticino: nelle fantasie sessuali. Nella realtà, le signore donne non potranno più giocare con la seducente ritrosia: è troppo rischioso per gli uomini fare un passo avanti. E allora saranno le donne, che con buona pace della Basson, prenderanno l’iniziativa? Si può fare. Salvo, poi, a dire che l’uomo non è più il maschio di una volta. E sempre che, naturalmente, il maschio gradisca e accetti l’iniziativa della donna. Perché le regole, almeno con questo consoliamoci, valgono per tutti: uomini, donne, relazioni eterosessuali, relazioni omosessuali.
Anche Marleen Giotta non potrà più malinconicamente affermare
“Dolce è il rimorso di un bacio rubato, amaro il rimpianto di un bacio mai dato”
e, per non indurre in tentazione i suoi lettori, dovrà, se non altro, cambiare alternativamente il posto ai due aggettivi di questa poetica frase.
Resta, alla fine, solo un pesante, irrisolvibile, inquietante dubbio: se avesse saputo di compiere un atto di violenza sessuale, con tanto di aggravante per lo stato d’incoscienza della fanciulla, avrebbe mai il Principe Azzurro baciato Biancaneve?