Minacce all’amante? E’ estorsione.

Minacce all’amante? Mai!
The case
Chiedere denaro all’amante in cambio del silenzio sulla relazione clandestina integra il reato di estorsione (Cassazione sentenza n. 9750/2020)
Veniamo ai fatti.
Il signor X intratteneva una relazione extraconiugale con la sig.ra Y che si vedeva “costretta” ad abortire, a suo dire, per la clandestinità del loro rapporto. La sig.ra sosteneva di aver chiesto all’amante la somma di 6.000,00 euro per compensare il dolore emotivo sopportato a causa dell’interruzione della gravidanza. E in mancanza di tale ristoro, la signora aveva minacciato l’uomo di rivelare ogni cosa alla legittima consorte. Il Tribunale e la Corte d’Appello prima e la Cassazione poi hanno, invece, ritenuto non esserci alcuna pretesa giuridicamente tutelabile per l’avvenuto aborto ed hanno, al contrario, individuato gli elementi che integrano il reato di estorsione.

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Già precedentemente con sentenza n.49315/2016 e con altra n. 31732/2018, La Corte di Cassazione aveva riconosciuto la sussistenza del reato di estorsione in diverse, ma simili situazioni. Né, secondo la Cassazione, sarebbero individuabili reati di minore gravità, rispetto all’estorsione, come la violenza privata o l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Quando, come nel caso in esame, qualcuno (l’amante) agisca con l’intento di procurarsi un ingiusto profitto (ricevere denaro) al fine di soddisfare una pretesa non tutelabile davanti ai Giudici (la scelta dell’aborto) usando violenza o minaccia (il rivelare la relazione adulterina) in modo tale da costringere altri (l’amante-marito fedifrago) a fare qualcosa che costituisca per lui un danno economico (sborsare somme di denaro) non c’è dubbio: il reato è quello di estorsione.
Se l’uomo vuole “compensare” il dolore e il sacrificio della donna può farlo spontaneamente (obbligazione naturale), ma non si tratta di una pretesa giuridicamente rilevante.
D’altronde, neanche in presenza di pretese creditorie legittime, può mai legittimarsi l’uso della violenza o della minaccia, esistendo per la soddisfazione dei propri diritti, i mezzi messi a disposizione dall’ordinamento giuridico.

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