Molestie con foto e video: e se la vittima non lo sa?

Molestie con foto e video: è possibile se la vittima non si accorge di nulla?
Si legge spesso di donne fotografate e/o riprese in video, magari a loro insaputa mentre si cambiano in camerini o spogliatoi o si recano in toilette.
The case
Sul fatto che fotografie e video realizzati senza consenso degli interessati realizzino ipotesi di reato si sta creando una certa consapevolezza (o almeno lo si spera).
Ma cosa accade se la persona fotografata o ripresa non si accorge di nulla e non subisce, pertanto, dalla cosa alcun fastidio?
Intelligente e interessante sul punto, la sentenza n. 9446/2018 della Corte di Cassazione, prima sezione penale che ha respinto il ricorso avanzato da un cinquantenne palermitano, indagato del reato di molestia per aver ripreso una donna in un centro commerciale senza che lei se ne accorgesse.

According to the Lawyer Sexologist

Mi chiederete, ma dov’è la molestia se la donna non sapeva e non si è accorta di nulla?
In materia di molestie o di disturbo alle persone, la legge intende perseguire quei comportamenti che siano anche solo astrattamente idonei a suscitare fastidio nella persona direttamente offesa. Ma c’è ancora di più. Essendo il reato di molestie volto a tutelare l’ordine pubblico, la norma (art.660 c.p) persegue chiunque assuma comportamenti astrattamente idonei a suscitare, non solo direttamente nella singola persona presa di mira, ma altresì nella gente, reazioni violente o moti di disgusto o di ribellione.
La tutela che si prefigge la norma è la tranquillità pubblica. L’interesse privato individuale riceve, per così dire, una protezione soltanto riflessa: la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone direttamente molestate.
Ne consegue che nell’ipotesi in cui il fatto (riprendere o fotografare senza consenso) sia oggettivamente molesto o disturbatore, è del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio.

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